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Il portale sulla formazione obbligatoria per i lavoratori

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicato sulla G.U. n. 8 del 11.01.2012, ha disciplinato la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e aggiornamento dei lavoratori, dirigenti e preposti ai sensi dell’articolo 37 del Decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

Per le imprese artigiane aderenti al Sistema della Bilateralità, OPRA FVG ha predisposto una piattaforma web per l’inoltro della richiesta di collaborazione cui si accede tramite il link sotto riportato

Modulo di comunicazione sulla collaborazione alla formazione

Gli articoli 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente e 50 – Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del D. Lgs. 81/2008 prevedono l’obbligo di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37.

L’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti stabilisce che:

  1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche (…);
  2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, (…);

omissis

  1. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori;

Inoltre, l’art. 50 – Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza prevede che:

  1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
    1. (omissis)
    2. (omissis)
    3. (omissis)
  2. d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37 (omissis);